Procura alle liti in diritto comparato italo-francese


11/02/2015

 

Procura alle liti 

in diritto comparato italo-francese

 

I requesiti della procura alle liti conferita all’avvocato ai fini della rappresentazione in giudizio variano a seconda dei sistemi giuridici.

Il diritto processuale francese non è tanto formale quanto il diritto italiano.

I – Normativa italiana

La normativa italiana circa la procura alle liti trovasi nel codice di procedura civile Libro primo – Disposizioni generali – capo secondo – Dei difensori ex artt. 82 a 87.

Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura alle liti deve essere conferita “con atto pubblico o con scrittura privata autenticata” ed apposta o “(…) in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto, o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore (…); oppure su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici (…).

II – Normativa francese

La normativa francese sulla procura alle lliti trovasi nel code de procédure civile – titre 12 – Représentation et assistance en justice ex artt. 411 a 420.

Ai sensi dell’articolo 416 del c.p.c. francese “chiunque voglia rappresentare o assistere una parte deve giustificare di averne ricevuto mandato o missione. L’avvocato, tuttavia è dispensato dal doverne giustificare. L’huissier de justice usufruisce della medesima dispensa nei casi in cui è abilitato a rappresentare o assistere le parti.”

L’articolo sopraccitato crea una presunzione di esistenza della procura alle liti a favore dell’avvocato francese.

Ai sensi dell’art. 417 c.p.c. francese, “la persona investita di un mandato ad litem è reputata, nei confronti del giudice e della controparte, aver ricevuto procura speciale onde fare o accettare rinuncia agli atti, acconsentire, fare accettare o dare proposte, confessione o consenso.”

Non è richiesta, peraltro, alcuna forma particolare per la procura alle liti.

Di conseguenza, se conferita per iscritto, può esserlo tramite semplice scrittura privata.

Ciononostante, benché la procura possa essere conferita solo verbalmente, l’avvocato può comunque avere interesse a farsela confermare con scrittura privata onde evitare eventuali contestazioni in merito alla esistenza del presunto mandato e/o ai suoi limiti.

Jean-François Sampieri-Marceau

 Avocat à la Cour d’Appel de Paris