LCR, tratte et pagherò


1°) La LCR

Tanto in Francia quanto in ambito internazionale, la LCR puo’ essere stabilita sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo.

Se esclusivamente informatica, offre il vantaggio di evitare la circolazione e la manipolazione del documento. Le spese bancarie d’incasso sono leggermente inferiori rispetto  a quelle di un titolo cartaceo.

Tuttavia, la LCR informatica non è considerata un titolo cambiario di cui non offre le garanzie (azioni cambiarie, solidarietà degli obbligati cambiari …).

Trattasi in sostanza di un semplice “mandato all’incasso” dato alla banca.

E’ quindi sconsigliabile in materia internazionale, perchè non utilizzabile in caso di lite.

Se la LCR è emessa su supporto cartaceo, è considerata, al contrario, un titolo cambiario, con tutti i vantaggi sopraindicati.

2°)  Cambiale, tratta e pagherò

Si fà presente che cambiale, tratta e lettera di cambio francesi sono una sola e stessa cosa e vanno sempre sottoposte all’accettazione del debitore, questi dovendo necessariamente firmarle per accettazione.

Il “pagherò” è la classica “cambiale” corrispondente al billet à ordre” francese che va firmata dall’emittente (per ipotesi il debitore). Non c’è accettante.

L’insieme di questi titoli cambiari sono bollati a seconda delle normative degli Stati nei quali sono destinati a circolare.

Per evitare di dover apporre i bolli italiani, la “tratta” non deve essere nè emessa in Italia, nè circolare in Italia.

Con questa riserva, si può chiedere al debitore al posto di accettare una “traite” o “lettre de change” di emettere direttamente un “billet à ordre” di cui il modulo precisi “sans protêt” (senza protesto).

In pratica, il “billet à ordre” (pagherò) è una forma specifica di cambiale che funziona come un assegno pagabile a termine.

Quindi, il debitore, per ipotesi francese, deve emettere un “billet à ordre” (usando il relativo modulo francese)firmandolo e bollandolo al tasso fisso francese (dell’ordine di qualche Euro) e lo rimette a un dipendente, o a un mandatario francese che ha il potere di girare il “billet à ordre” e rimetterlo in banca.

Il beneficiario deve solo disporre di un conto estero presso una Banca francese (che può essere una delle banche corrispondenti della propria banca italiana) e presentare presso detta Banca francese il “billet à ordre” (“pagherò”) all’incasso in Francia, senza che questi transiti in Italia e quindi senza l’obbligo di apporre i bolli italiani.

È ovvio che, per ipotesi, una tratta di questo genere è valida solo sul territorio francese.

3°) Esecuzione forzosa

Se il modulo del “billet à ordre” (“pagherò”) comporta la menzione “sans protêt“ e non la menzione “con protesto al carico del debitore, o del beneficiario”, si dispone immediatamente di un titolo esecutivo.

Nel caso contrario, si dovrà prima fare protestare il pagherò, quel che espone alle relative spese di protesto per via di Ufficiale Giudiziario.

4°) Forza esecutiva relativa

Costituendo le cambiali già un titolo se regolarmente emesse, non è necessario ottenere in sede preliminare un “decreto ingiuntivo”, quel che comunque è sempre sconsigliabile di richiedere in Francia in quanto ci sono altre procedure  più efficaci.

Purtroppo, anche se hanno valore di titolo esecutivo, l’efficienza delle cambiali è solo relativa in quanto, pure se avallate da un terzo non banchiere, non garantiscono il pagamento alla scadenza.

Danno solo la facoltà di procedere a dei pignoramenti e soprattutto di citare il debitore più o meno direttamente per fallimento quel che spesso permette di ottenere un pagamento almeno parziale se si agisce con estrema rapidità tramite avvocato.