Allerta sull’utilizzo del regolamento (CE) n° 805/2004 del 21/04/2004 che istituisce il Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati


Il ricorso al regolamento (CE) n° 805/2004 del 21/04/2004 che ha istituito (per i crediti non contestati) il “TEE“ Titolo Esecutivo Europeo -denominazione che induce in errore poiché trattasi solo di un certificato che va aggiunto alla sentenza italiana- è sconsigliabile nelle relazioni transfrontaliere europee, in particolare per i decreti ingiuntivi da mettere in esecuzione in Francia.

 

Mentre l’art. 5 del regolamento (CE) n° 805/2004 dispensa dall’exequatur, gli artt. da 12 a 19 dello stesso impongono le norme minimali applicabili alle procedure relative ai crediti incontestati ed in particolare quelle sulle notificazioni all’estero, che sono molto più restrittive di quelle imposte dal regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000.

 

Cosicché se si richiede al giudice italiano il certificato di TEE, secondo ogni probabilità la notificazione che è già stata effettuata dal tribunale italiano (per ipotesi senza le suddette menzioni minimali) sarà dichiarata nulla dal giudice francese ove non notificata con le precisazioni imposte dal regolamento (CE) n° 805/2004 relative in particolare: alla facoltà di fare opposizione, al termine per introdurre il ricorso, al nome e indirizzo del tribunale da adire, ed alla necessità di ricorrere tramite l’assistenza tecnica di un avvocato.

 

Ex art 34-2 del regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000, la normativa in materia di notificazioni è sicuramente più permissiva in quanto, in linea di massima, esige la traduzione dell’atto notificato ed solo un termine sufficiente per la difesa in giudizio.

 

E’ quindi consigliabile -a parere di chi scrive- non richiedere un “TEE” in Italia, ma limitarsi a domandare al giudice italiano il certificato ex articolo 54 del regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000, per poi presentare richiesta di riconoscimento del carattere esecutivo del titolo italiano direttamente in Francia ex artt. 32 e seguenti del medesimo regolamento (CE) n° 44/2001.

 

Si ricorda, peraltro, che seppure il regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000 è sostituito a partire dal 10/01/2015 dal regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012, questi si applica ex artt. 66-1 e 66-2 solo a decisioni giudiziarie rese a seguito di azioni giudiziarie iniziate prima del 10/01/2015.

 

Jean-François Sampieri Marceau

Avocat à la Cour d’appel de Paris