La sentenza cosiddetta “definitiva” in diritto francese: un falso amico soggetto a impugnazioni


In diritto francese, così come nell’ordinamento italiano (anche se un po’ meno), la sentenza definitiva non è veramente definitiva. Il codice di procedura civile francese non contiene una definizione vera e propria della sentenza definitiva. Tuttavia, essa si può estrapolare dall’articolo 480 a cui si rimanda. La sentenza definitiva é qualificata come tale solo in relazione alla contestazione definita tra le parti e alla giurisdizione che l’ha pronunciata.

Ne consegue che:

– La sentenza definitiva é soggetta ad ogni mezzo di impugnazione ordinario (appello, opposizione) e straordinario (ricorso per cassazione, opposizione di terzo, ricorso “en révision”).

– La sentenza definitiva non è necessariamente esecutiva. Questo é il caso, per esempio, della sentenza definitiva non esecutiva di diritto, o non munita di esecuzione provvisoria.

Le confusioni da evitare:

– Sentenza definitiva e sentenza provvisoria. Contrariamente alla sentenza definitiva, la sentenza provvisoria é una sentenza su cui il giudice può ritornare, o in ragione della sua natura, o in ragione delle misure che ne hanno fatto l’oggetto (artt. 480 e 482 cpc francese).

– Sentenza definitiva e sentenza passata in giudicato (art. 500 c.p.c.). Una sentenza pronunciata in secondo grado -soggetta in Francia unicamente a mezzi di impugnazione straordinari tra cui, diversamente dal diritto italiano, figura anche il ricorso per cassazione- é una sentenza definitiva passata in giudicato. Allo stesso modo, una sentenza d’appello é necessariamente passata in giudicato. La sentenza passata in giudicato é necessariamente una sentenza esecutiva.

– Sentenza definitiva e sentenza esecutiva (art. 501 c.p.c.). La sentenza definitiva non é esecutiva, se é soggetta ad appello o ad opposizione.

– Sentenza definitiva avente autorità di cosa giudicata e sentenza passata in giudicato (art. 1351 c.c.). La sentenza passata in giudicato ha anche autorità di cosa giudicata. Se non passata in giudicato, la sentenza definitiva ha solo autorità di cosa giudicata. Una sentenza avente solo autorità di cosa giudicata è impugnabile in appello.

– Sentenza definitiva e sentenza irrevocabile. Per definizione, la sentenza irrevocabile é quella non soggetta a ricorso per cassazione, opposizione di terzo o “recours en révision” (revocazione). Ne consegue che una sentenza definitiva  passata in giudicato non é irrevocabile.

– Sentenza passata in giudicato e sentenza irrevocabile. La sentenza passata in giudicato può essere revocata in seguito a ricorso per cassazione, opposizione di terzo e “recours en révision” (revocazione).

Jean-François Sampieri Marceau

Avocat à la Cour d’appel de Paris

1 luglio 2016