Contratti di concessione – distribuzione internazionale tra concedenti , concessionari e/o distributori italo-francesi
In diritto francese, i contratti di concessione/distribuzione non sono oggetto di codificazione specifica. Si applica il diritto generale dei contratti e delle obbligazioni.
Il contratto di concessione/distribuzione è un contratto d’impresa con il quale due imprenditori convengono una determinata attività avente essenzialmente per oggetto l’acquisto e la rivendita di beni a condizioni specifiche nel territorio definito dalle parti.
Il contratto di concessione è un contratto di distribuzione che si distingue dagli altri per l’esclusiva territoriale riconosciuta al concessionario.
Il contratto di concessione/distribuzione regola normalmente i seguenti punti:
1°) PRODOTTI
2°) TERRITORIO
3°) ESCLUSIVA (ex art. L. 330-3 del code de commerce: obbligod’informazione
pre‡contratuale al minimo 20 giorni prima della firma del con-
tratto a pena di nullità del contratto e di multa di 1.500 € maxi)
4°) DURATA
In linea di massima, la durata del contratto di concessione/distribuzione é libera. Le parti possono, sia convenire che il rapporto abbia durata determinata, eventualmente rinnovabile, sia che abbia durata indeterminata.
Tuttavia, vi sono alcuni casi specifici in cui la libertà di determinazione della durata è limitata.
Uno dei più rilevanti è, quello previsto dall’art. L. 330-1 del code de commerce, che limita ad un massimo di dieci anni la durata di validità di qualsiasi clausola d’esclusiva, con cui l’acquirente, cessionario o locatario, si impegna verso il venditore, cedente o locatore, a non fare uso di oggetti simili o complementari provenienti da fornitori terzi.
Ciononostante, può essere concluso un nuovo contratto di esclusiva per ulteriori 10 anni. E così via. Il tutto non costituendo, a norma della giurisprudenza proroga contrattuale (ex art. L. 330-2 del code de commerce).
5°) COMMERCIALIZZAZIONE
6°) MARCHI
7°) PREZZI DI VENDITA
8°) ACQUISTI – (rinvio alle condizioni generali di vendita)
9°) PAGAMENTI – (rinvio alle condizioni generali di vendita)
10°) CONSEGNE – (rinvio alle condizioni generali di vendita)
11°) CLAUSOLA DI RISERVATO DOMINIO
12°) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Per tutto quanto riguarda le condizioni generali di vendita, si consiglia al concedente di usare la formula seguente:
“Sono applicabili esclusivamente le condizioni generali di vendita del concedente. Nonostante qualsiasi clausola contraria, prevarranno comunque le condizioni generali dello stesso.”
13 °) OBBLIGHI DELLE PARTI
In particolare, per esempio, a carico del concessionario/distributore:
– acquisti minimi annui,
– assicurare la merce presso un’assicurazione di primaria importanza,
– pubblicità appropriata concordata col concedente,
– non apporre altri marchi sui prodotti acquisiti.
– assicurare un servizio appropriato ed efficiente di pezzi di ricambio, di garanzia
e di assistenza post vendita.
14°) CONFIDENZIALITA’ e RISERVATEZZA
All’infuori degli obblighi imperativi legali di comunicazione agli enti amministrativi e fiscali, confidenzialita’ e riservatezza sono da prevedere nel contratto.
15°) CESSAZIONE DEI CONTRATTI A DURATA DETERMINATA
Tranne abuso di diritto (intenzione di nuocere), vige la libertà di non rinnovo del contratto di concessione/distribuzione alla scadenza, senza preavviso.
Successivi rinnovi per delle durate determinate del contratto di concessione/distribuzione alla scadenza, non comportano, salvo abusi, riqualificazione del contratto in contratto a durata indeterminata.
16°) RISOLUZIONE DEI CONTRATTI A DURATA INDETERMINATA
1. Risoluzione contrattuale senza preavviso
– grave inadempienza,
– forza maggiore (scioperi, guerre, e più generalmente disordini di qualsiasi
sorta di una durata superiore ad un mese ecc.),
– cambiamento di proprietà e/o dei titolari della società concessionaria da
pattuire, esclusi i casi di fallimento.
2. Risoluzione contrattuale con congruo preavviso
L’art. L. 442-6 I. del code de commerce, d’ordine pubblico interno francese, regola le pratiche ristrettive della concorrenza. In particolare, il comma 5 di tale articolo impone al concedente di rispettare un termine minimo di preavviso onde evitare di pagare un indennizzo notevole.
A norma del comma 5 dell’art. L. 442-6 I. circa la rottura contrattuale:
“Impegna la responsabilità del suo autore e lo obbliga a riparare il danno causato, il fatto, da parte di qualsiasi produttore, commerciante, industriale o artigiano:
5° di rompere brutalmente, anche solo parzialmente, una relazione commerciale comprovata, senza preavviso scritto che tenga conto della durata della relazione commerciale e che rispetti la durata minima di preavviso determinata, con riferimento agli usi commerciali, da accordi inter professionali. Quando la relazione commerciale riguarda la fornitura di prodotti con marchio del distributore, la durata minima di preavviso è doppia di quella che sarebbe applicabile se il prodotto fosse stato fornito col marchio del distributore. In mancanza di accordo interprofessionale, il governo può fissare un termine minimo di preavviso con apposito decreto per ogni categoria di prodotti.
Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo alla facoltà di risoluzione senza preavviso, in caso di inadempimento contrattuale degli obblighi dell’altra parte, oppure in caso di forza maggiore.
Quando la rottura della relazione commerciale risulta da una messa in concorrenza all’asta a distanza, la durata minima di preavviso è doppia di quella risultante dall’applicazione delle disposizioni del presente comma nei casi in cui la durata del preavviso iniziale sia di meno di sei mesi, e di almeno un anno negli altri casi” !
Ad oggi, esistono solo quattro accordi interprofessionali applicativi di tale articolo, nei settori:
– stampa e comunicazione grafica;
– avviamento commerciale dei distributori di benzina;
– del “bricolage”;
– della distribuzione (unicamente tra aderenti della Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (F.E.E.F.) e della Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (F.C.D.)
A nostra conoscenza, non ci sono trattati specifici che regolino i contratti internazionali di concessione/distribuzione, tranne per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile (vedi infra) ed i regolamenti europei applicabili oltre la soglia di mercato del 30% nel settore contrattuale considerato, circa le pratiche anticoncorrenziali nell’Unione Europea.
La giurisprudenza francese tende a determinare la durata minima di preavviso in funzione degli usi del settore di distribuzione, della durata del rapporto, della notorietà dei prodotti, della dipendenza economica, del ciclo di produzione, dei volumi di ordini imposti, della percentuale di giro di affari realizzata, degl’investimenti effettuati dal distributore, dall’esclusiva concessa o non, dallo squilibrio contrattuale nel periodo di preavviso, ecc…
In teoria, il danno potrebbe essere valutato anche in più di un anno di giro d’affari.
E’ quindi essenziale tutelarsi in modo efficiente contro tale evento con apposite clausole contrattuali che regolino, in particolare:
– il foro competente;
– la legge applicabile;
– il termine di preavviso.
17°) OBBLIGO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE
Tale obbligo va limitato nel tempo e nello spazio e determinato in base all’oggetto del contratto.
L’obbligazione di non concorrenza postcontrattuale deve essere riferita all’oggetto del contratto, limitata nel tempo e nello spazio, non sproporzionata e non deve impedire l’esercizio di una qualsiasi attività.
18°) FORO COMPETENTE
Ex articolo L. 442-6 I. 5° del code de commerce che è di ordine pubblico, in Francia si considera che la rottura delle relazioni commerciali ha natura extracontrattuale.
Di conseguenza, i tribunali considerano che il foro competente è quello del luogo di svolgimento della concessione/distribuzione.
Dal momento che il luogo del fatto generatore e/o di realizzazione del danno (rottura del contratto) é la Francia, i tribunali francesi tendono ad applicare automaticamente l’art. L. 442-6 I. 5° del code de commerce tanto alle cause interne quanto a quelle extracomunitarie (Cass. com. 25/03/2014, sentenza pubblicata).
L’articolo D. 442-3 (art. 2 del decreto n° 2009-1384 dell’11/11/2009) del code de Commerce precisa gli otto tribunali di commercio esclusivamente competenti in funzione dei luoghi di concessione/distribuzione in Francia.
Ciononostante, poichè si è non in diritto interno ma europeo, è la normativa europea a disciplinare la competenza giurisdizionale al riguardo. Occorre quindi distinguere in funzione dell’esistenza o meno di una clausola attributiva di competenza.
A/ In assenza di clausola attributiva di foro competente
Con sentenza del gennaio 2007, la Corte di cassazione ha giudicato che la fornitura di prodotti costituisce la prestazione caratteristica del fornitore ai sensi della convenzione di Roma del 19/06/1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Di conseguenza, ex Regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000 deve essere ritenuta la competenza della giurisdizione della sede del fornitore (Cass. civ. 1, 23/01/2007, Dalloz 2007, sentenza non pubblicata).
Con riferimento alla convenzione di Roma del 19/06/1980, applicabile all’epoca alle obbligazioni contrattuali, la Corte di cassazione ha parimenti giudicato che “la prestazione caratteristica ‘del contratto di commercializzazione e distribuzione’ consisteva nella fornitura di prodotti da società di cui la sede era in Svizzera”, cosicché deve essere cassata “la decisione della Corte d’appello che ha respinto il difetto di giurisdizione dei tribunali francesi circa l’indennizzo del danno subito a seguito della brusca rottura delle relazioni relative alla commercializzazione ed la distribuzione di prodotti in Francia al motivo che trattasi di un contratto di prestazione di servizio che possa apparentarsi al contratto di cooperazione commerciale ex art L.441-7 del code de commerce (…) (Cass. civ. 1, 26/09/2007, sentenza pubblicata).
Però, è’ stato giudicato poco tempo dopo che il contratto di distribuzione non è un contratto di prestazione di servizio (Cass. civ. 1, 5/03/2008 Dalloz 2008, sentenza non pubblicata).
Quindi, non si è affatto sicuri che, in assenza di clausola contrattuale espressa, la Corte di cassazione francese continui a considerare che sia il luogo di svolgimento della concessione/distribuzione, oppure di residenza del fornitore, a determinare il foro competente nei contratti di concessione/distribuzione.
Nè si è tanto meno certi, che la ricerca di foro competente correlata alla determinazione del luogo di esecuzione della prestazione caratteristica dell’obbligazione litigiosa secondo le regole di conflitto di legge del tribunale adito, non è più da fare in base alla convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali, ma del nuovo Regolamento (CE) n° 593/2008 del 17/06/2008 sulle stesse.
In effetti, quest’ultimo regolamento, applicabile dal 17/12/2009, prevede l’applicazione della legge del luogo di esecuzione della distribuzione (vedi infra).
Cosicché, in assenza di clausole contrattuali espresse, mentre la Convenzione di Roma del 1980 rinviava in materia alla legge del paese del fornitore, il Regolamento (CE) n° 593/2008 rinvia a quella del paese del distributore.
B/ In presenza di una clausola attributiva di foro competente
In diritto internazionale privato francese, la Corte di cassazione conferma che “una clausola attributiva di giurisdizione, applicabile tra le parti a qualsiasi lite derivante dalla rottura delle relazioni contrattuali, è valida ex art. 23 del Regolamento (CE) n° 44/2001 del 2/12/2000, poco importando il fondamento della domanda” (Cass. civ. 1, 6/03/2007, sentenza pubblicata).
Tale sentenza è conforme alla giurisprudenza secondo cui una clausola di foro competente è di applicazione autonoma e valida in materia internazionale alle sole condizioni che una delle parti almeno sia residente in uno Stato firmatario, che la situazione sia internazionale e che la giurisdizione menzionata sia quella di uno Stato contraente” (Cass. civ. 1, 23/01/2008, sentenza pubblicata).
In base a tale giurisprudenza, una clausola attributiva di giurisdizione al foro italiano, se ritenuta formalmente valida, permetterebbe di superare favorevolmente ogni contestazione in materia di difetto di giurisdizione dei tribunali francesi.
19°) LEGGE APPLICABILE
In Francia, in assenza di stipulazione contrattuale espressa, la legge applicabile a partire dal 17/12/2009 è determinata dal Regolmento (CE) n° 593/2008 del 17/06/2008 relativo alle obbligazioni contrattuali, cosiddetto “Roma I”.
In base all’articolo 4 del Regolamento (CE) n° 593/2008 del 17/06/2008:
“Salvo libera scelta delle parti in base all’art. 3, la legge applicabile al contratto è determinata come segue: (…)
f) Il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge dello stato in cui il distributore ha la sua residenza abituale”
Ne consegue che, se non si prende la precauzione di inserire nel contratto di concessione/distribuzione internazionale una clausola in favore della legge italiana, in assenza di tale stipula espressa si applicherebbe tutta la regolamentazione d’ordine pubblico interno circa, in particolare, le pratiche ristrittive di concorrenza e quindi l’articolo 442-6 -I. 5° del code de commerce sopraccitato.
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In conclusione, onde salvaguardare al meglio gli interessi dei concedenti italiani occorre stendere un contratto internazionale per iscritto che preveda, in particolare, il foro competente, la legge applicabile ed i termini di preavviso.
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Cass. civ. 1ère, 23/01/2007, Dalloz 2007, sentenza non pubblicata
Cass. civ. 1ère, 26/09/2007, sentenza pubblicata al Bull. civ. I, n° 304
Cass. civ. 1ère, 5/03/2008 Dalloz 2008, sentenza non pubblicata
Cass. civ. 1ère, 6/03/2007, sentenza pubblicata al Bull. civ. I, n° 93
Cass. civ. 1ère, 23/01/2008, sentenza pubblicata al Bull. civ. I, n° 17
Cass. com., 25/03/2014, sentenza pubblicata al Bull. civ. IV, n° 58
Jean-François Sampieri Marceau, Avocat à la Cour d’appel de Paris
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14/11/2014