LCR, tratte et pagherò


1°) La LCR

Tanto in Francia quanto in ambito internazionale, la LCR puo’ essere stabilita sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo.

Se esclusivamente informatica, offre il vantaggio di evitare la circolazione e la manipolazione del documento. Le spese bancarie d’incasso sono leggermente inferiori rispetto  a quelle di un titolo cartaceo.

Tuttavia, la LCR informatica non è considerata un titolo cambiario di cui non offre le garanzie (azioni cambiarie, solidarietà degli obbligati cambiari …).

Trattasi in sostanza di un semplice “mandato all’incasso” dato alla banca.

E’ quindi sconsigliabile in materia internazionale, perchè non utilizzabile in caso di lite.

Se la LCR è emessa su supporto cartaceo, è considerata, al contrario, un titolo cambiario, con tutti i vantaggi sopraindicati.

2°)  Cambiale, tratta e pagherò

Si fà presente che cambiale, tratta e lettera di cambio francesi sono una sola e stessa cosa e vanno sempre sottoposte all’accettazione del debitore, questi dovendo necessariamente firmarle per accettazione.

Il “pagherò” è la classica “cambiale” corrispondente al billet à ordre” francese che va firmata dall’emittente (per ipotesi il debitore). Non c’è accettante.

L’insieme di questi titoli cambiari sono bollati a seconda delle normative degli Stati nei quali sono destinati a circolare.

Per evitare di dover apporre i bolli italiani, la “tratta” non deve essere nè emessa in Italia, nè circolare in Italia.

Con questa riserva, si può chiedere al debitore al posto di accettare una “traite” o “lettre de change” di emettere direttamente un “billet à ordre” di cui il modulo precisi “sans protêt” (senza protesto).

In pratica, il “billet à ordre” (pagherò) è una forma specifica di cambiale che funziona come un assegno pagabile a termine.

Quindi, il debitore, per ipotesi francese, deve emettere un “billet à ordre” (usando il relativo modulo francese)firmandolo e bollandolo al tasso fisso francese (dell’ordine di qualche Euro) e lo rimette a un dipendente, o a un mandatario francese che ha il potere di girare il “billet à ordre” e rimetterlo in banca.

Il beneficiario deve solo disporre di un conto estero presso una Banca francese (che può essere una delle banche corrispondenti della propria banca italiana) e presentare presso detta Banca francese il “billet à ordre” (“pagherò”) all’incasso in Francia, senza che questi transiti in Italia e quindi senza l’obbligo di apporre i bolli italiani.

È ovvio che, per ipotesi, una tratta di questo genere è valida solo sul territorio francese.

3°) Esecuzione forzosa

Se il modulo del “billet à ordre” (“pagherò”) comporta la menzione “sans protêt“ e non la menzione “con protesto al carico del debitore, o del beneficiario”, si dispone immediatamente di un titolo esecutivo.

Nel caso contrario, si dovrà prima fare protestare il pagherò, quel che espone alle relative spese di protesto per via di Ufficiale Giudiziario.

4°) Forza esecutiva relativa

Costituendo le cambiali già un titolo se regolarmente emesse, non è necessario ottenere in sede preliminare un “decreto ingiuntivo”, quel che comunque è sempre sconsigliabile di richiedere in Francia in quanto ci sono altre procedure  più efficaci.

Purtroppo, anche se hanno valore di titolo esecutivo, l’efficienza delle cambiali è solo relativa in quanto, pure se avallate da un terzo non banchiere, non garantiscono il pagamento alla scadenza.

Danno solo la facoltà di procedere a dei pignoramenti e soprattutto di citare il debitore più o meno direttamente per fallimento quel che spesso permette di ottenere un pagamento almeno parziale se si agisce con estrema rapidità tramite avvocato.

SOMMARIO

I      Introduzione

II     Normativa

III    Giurisprudenza

IV    Conclusione

I – INTRODUZIONE

Da oltre vent’anni, l’amministrazione fiscale francese per paura di creare uno strumento di evasione fiscale si opponeva fermamente alla introduzione in diritto francese della nozione anglosassone di “trust”. L’ostacolo è stato finalmente superato, almeno in apparenza, dalla recente legge n° 2007-211 del 19 febbraio 2007 e dal  decreto n° 2007-725 del 7 maggio 2007.

Come è solita fare, la Francia non ha ritenuto la terminologia americana “trust”, ma ha preferito inventare una espressione che suona francese, la “fiducie”, con una riferenza al diritto romano piuttosto che al diritto di common law. In diritto positivo si fa quindi unicamente riferimento alla fiducie per coprirne tutti gli aspetti. E’ tuttavia palese, che, allo stato attuale, l’amministrazione francese è pervenuta ai suoi fini.

II – NORMATIVA

La normativa  prevista dalla legge n° 2007-211 del 19 febbraio 2007 e dal decreto del  n° 2007-725 del 7 maggio 2007 trovasi inserita tanto nella nuova codificazione del Codice Civile (Code Civil) avvenuta nel 2005 e concretizzata iniziallmente nell’edizione 2006, quanto nel Codice Monetario e Finanziario (Code Monétaire et financier) e principalmente nel Codice generale delle imposte (Code Général des Impôts).

1°) CODICE CIVILE

La normativa relativa alle condizioni generali della fiducie è inserita nel Codice Civile agli articoli 2011 a 2031, nel libro terzo titolo XIV intitolato “La fiducie”.

Gli articoli da 2011 a 2017 sono relativi alle definizioni. Gli articoli da 2018 a 2021 alle condizioni di validità. Gli articoli da 2022 a 2028 al funzionamento. Gli articoli da 2029 a 2031 alla dissoluzione.

A/ Definizioni (art. 2011 a 2017)

“La fiducie è l’operazione con cui uno o più costituenti trasferiscono dei beni, diritti o garanzie, o un insieme di beni, diritti o garanzie presenti o futuri, a uno o più fiduciari che, tenendoli separati dal proprio patrimonio personale, agiscono in uno scopo determinato in favore di uno o più beneficiari(art. 2011).

“La fiducie è stabilita per legge o per contratto. Deve essere espressa” (art.2012).

– i costituenti ed i fiduciari, possono fare parte dei beneficiari della fiducie;

– i costituenti possono designare un terzo per gestire i propri interessi in merito..

Tuttavia, la legge è molto restrittiva. Per essere valida la fiducie :

– non può essere concessa da persone fisiche, ma, solo da società commerciali;

– può essere concessa solo a favore di istituti di credito, di investimento, o di compa-

gnie di assicurazioni, riconosciuti per legge;

Inoltre, “il contratto di fiducie è nullo se è motivato da una intenzione liberale a favore del beneficiario. Questa nullità è d’ordine pubblico”, recita l’art. 2013.

B/ Condizioni di validità e registrazione obbligatoria ( articoli 2018 a 2020)

Il contratto è nullo di pieno diritto se non menziona, o determina, con precisione:

– i beni trasferiti;

– l’identità dei costituenti, dei fiduciari e dei beneficiari (o le regole di designazione);

– la missione ed i poteri di amministrazione e di disposizione.

Inoltre, il contratto di fiducie non deve oltrepassare la durata di 30 anni.

A pena di nullità, il contratto di fiducie ed i suoi eventuali addendum devono:

– essere registrati a titolo oneroso presso l’ufficio delle imposte competente nell’arco massimo di un mese a partire dalla data di sottoscrizione, pagando la relativa tassa (costo fisso di 125 ¤  o tassa di pubblicità fondiaria ’taxe de publicité foncière di 0,60% sul valore venale reale dei beni o immobili trasferiti);

– dare luogo ad una dichiarazione di esistenza della fiducie con un apposito formulario  omologato dall’Ufficio delle tasse, previsto dal decreto n° 2007-725 del 7 maggio 2007 relativo a tale dichiarazione.

A tale scopo, è stato creato un Registro nazionale delle “fiducie”.

C/ Condizioni di funzionamento (art. 2021 a 2028)

Spiccano i seguenti punti dimostranti che, in pratica, il fiduciario non può comportarsi pienamente come il proprietario dei beni e/o diritti trasferiti. In effetti:

* Se il fiduciario agisce per conto della fiducie deve farne espressamente menzione;

* Il patrimonio proprio del fiduciario ed il patrimonio fiduciario rimangono separati;

* Tuttavia, il fiduciario risponde degli errori di gestione sul suo patrimonio proprio;

* In caso di insufficienza del patrimonio fiduciario, il patrimonio personale del costi-

tuente costituisce la garanzia comune dei creditori;

* ll contratto di fiducie può essere revocato dal constituente finchè non è stato accet-

tato dal beneficiario. Dopo accettazione, non può più essere nè modificato né revo-

cato dal costituente, salvo se con l’accordo del beneficiario o per via giudiziaria.

D/Condizioni di dissoluzione (art. 2029 a 2031)

Oltre alle condizioni abituali di dissoluzione, si evince che quando “gli aventi diritto non sono delle persone morali sottoposte all’imposta sulle società, il patrimonio fiduciario non può essere attribuito agli aventi diritto prima della della data alla quale il contratto di fiducie viene a scadenza”.

Si aggiunge peraltro che “in tale situazione, i diritti degli aventi diritto al titolo della fiducie non sono trasmissibili a titolo gratuito trà vivi, nè cessibili a titolo oneroso”.

2°) CODICE DELLE IMPOSTE

I tre quarti della normativa relativa alla fiducie trovasi nel Codice delle imposte.

Senza entrare nei dettagli, la volontà del legislatore è lampante: pervenire a tutti i costi alla neutralità fiscale.

Gli aventi diritto persone fisiche non assoggettati alla tassa sulle società sono costretti di attendere lafine e/o la scadenza della fiducie per poter farsi attribuire il patrimonio fiduciario a loro per ipotesi spettante.

Qualsiasi mancanza alla legge è pesantemente sancita.

Ad esempio, nel caso in cui l’amministrazione si accorga che la fiducie è concessa in vista di una trasmissione a titolo gratuito di diritti o di beni, non è considerata sufficiente la nullità d’ordine pubblico disposta dal Codice Civile, ma è prevista inoltre una sanzione dissuasiva nel Codice delle imposte.

In effetti, alla tassa massima di 60% applicabile in materia sul valore degli elementi e/o vantaggi trasferiti a titolo gratuito, viene aggiunta una maggiorazione dell’80% sui beni occultati, presuntamente evasi.

La sanzione fiscale può intervenire in qualsiasi momento e l’amministrazione dispone di una procedura specifica per riqualificare le operazioni che gli sembrano litigiose.

Le sanzioni civili e fiscali non sono alternative, ma indipendenti e cumulative.

Si osserva paraltro che non è prevista alcuna misura di restituzione delle tasse percepite nel caso in cui il giudice civile abbia ulteriormente riconosciuto valida una operazione contestata in precedenza dal fisco.

III – GIURISPRUDENZA

Essendo la normativa molto recente, giurisprudenza non c’è.

Ciononostante, si osserva che la legge attuale conforta la giurisprudenza della Corte di Cassazione francese che si è pronunciata precedentemente in materia di trust sottoposto alla legge americana.

Con sentenza del 15 maggio 2007 emessa dalla Sezione commerciale della Corte di Cassazione (*), il trust “irrevocabile” costituito negli Stati Uniti da un francese residente in america a favore dei figli francesi residenti in Francia è stato considerato, nonostante l’assenza di accettazione espressa dei beneficiari, come una donazione a titolo gratuito prendente effetto alla data di decesso del de cujus sul territorio francese.

Conseguenza, gli eredi, esenti di tasse negli Stati Uniti, hanno dovuto pagare congrue tasse in Francia.

Si consiglia quindi al costituente di un trust a titolo gratuito di decedere negli Stati Uniti ed ai beneficiari di non risiedere in Francia !

IV – CONCLUSIONE

L’ossessione dell’evasione fiscale ha avuto per conseguenza che i tre quarti della recentissima legge francese che ha instaurato  per la prima volta la “fiducie” sono meramente destinati essenzialmente ad evitare le fraudi e si trovano quindi pesantemente precisati nel codice… delle imposte.

Sembra comunque sconsigliabile concludere contratti di fiducie per periodi lunghi, ma prevedere eventuali proroghe anche se la normativa attuale non è interamente chiara in tal caso riguardo alle dichiarazioni, registrazioni, tassazioni e sanzioni.

La registrazione obbligatoria ed il Repertorio Nazionale delle fiducie appaiono in fine dei conti un nuovo strumento efficientissimo di sorveglianza per schedari i proprietari presenti e futuri ed i loro beni.

Galeotta fu la legge e chi la scrisse.

(*) Cass. Com. 15/05/2007, ricorso n° 05-18.268

(*) Cass. Civ. 1ère, 20 /02/1996, ricorso n° 93-19.855

Malgré les idées reçues, le progrès ne réside pas nécessairement dans l’adoption systématique des vocables anglo-saxons, même dans les domaines techniques.

La langue française est belle et mélodieuse. Ordinateur est incomparablement plus attrayant que computer; logiciel que software. Même les espagnols s’y sont mis et ont été inspirés en créant le mot ordinador. Dire qu’un avion se crache est littéralement à vomir. Est-ce l’effet recherché ? Pourquoi ne pas dire s’écrase ou s’abîme en mer ? En Italie, on n’a même pas de mot pour ordinateur. On dit computer…les italiens en semblent eux-mêmes gênés. Il n’y a pas un mot italien dans les domaines bancaire et informatique. Tout est anglo-saxon !

Parler de swap, blog, spambot, wallet, socket, dial-up, shareware, freeware, crossposting, wap, winzip, webring, webzine, wurp, scrolling, cracker, overclocking, patch, forwarder, crawler, chatroom, buzzer: est-ce vraiment la panacée ? Si les mots rebutent le profane, comment pourraient-ils lui faciliter l’entrée dans le monde fabuleux du net ?

Les mots étrangers incompréhensibles, par leur élitisme même pourraient bien n’être en fin de compte qu’un frein au progrès pour le plus grand nombre. Faire simple n’est-ce pas un art de vivre ? Certains de nous sont polyglottes. Tant mieux. Cela ne signifie pas qu’il ne faille plus employer le français. Autrement, on ne serait plus polyglottes.

L’ordinateur ne remplace pas le papier.
Le portable, le téléphone fixe.
L’e-mail, le manuscrit et la poste.
La télévision, le cinéma.
La vidéo, le film super huit.
Le surgelé, le produit frais.
L’électronique, le vote dans l’isoloir.
Le petit écran, les rapports de visu et tactu.
Le touriste, l’estivant
L’avion, le train
La voiture, la moto le vélo et la marche à pied

En un mot, que deviendrait la liberté de choisir si tout se faisait par procuration et si le virtuel se substituait au matériel au grand dam de la palpabilité de la réalité ? A l’ombre du “Grand Frère” et des moins bien intentionnés ? hormis de l’avantage qu’on y trouverait pour les guerres virtuelles sans morts et sans tortures (ce qui n’est pas rien !) qui se joueraient sur un échiquier, l’effet limitateur apparaît évident.

L’ère de la communication emporte son lot de moyens et de diversité; pas de restrictions. Innover n’est pas remplacer et supprimer: c’est l’art d’ajouter et de préserver la liberté de choix. La qualité de la vie en dépend.

Chaque jour davantage, l’actualité montre qu’il n’y a pas de garantie absolue du secret des communications sur la planète informatique du fait de la traçabilité des informations, malgré les systèmes anti-piratage plus ou moins sophistiqués existants.

Or, le vote alternatif sur support électronique est en développement rapide, notamment dans le domaine des élections professionnelles et municipales.

Ce vote électronique, pratiqué soit sur place au moyen de bornes dédiées, soit par correspondance sur le net, est en passe d’institutionaliser l’urne électronique et l’émargement électronique.

Quoi qu’on dise, malgré la sécurisation des systèmes l’option électronique ouvre la voie à l’intrusion, ou pire à la menace d’intrusion, dans la liberté de penser.

Le vote électronique expose, en effet, au risque de viol électronique du secret et de la confidentialité.

Ne fait-on pas ainsi le jeu de tous les pouvoirs et n’est-on pas en train de sacrifier au nom de la science et de la modernité la seule garantie absolue de secret qui reste: celle issue du secret de l’isoloir ?

La parade est pourtant simple: ne pas délaisser à tout prix les actions et les contacts physiques pour les fantasmes et les pépins de la virtualité.